Art. 1.
(Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di competenza per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste elettorali).

      1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalle legge 14 maggio 1976, n. 240, e successive modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, i notai, i cancellieri dei tribunali, i segretari comunali e provinciali, i sindaci e i funzionari comunali appositamente delegati dal sindaco.
      2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

 

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di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».